Statuto

FONDAZIONE ROMA – MEDITERRANEO

Art. 1

Costituzione e sede


E’ costituita per iniziativa della Fondazione Roma la Fondazione Roma - Mediterraneo, eretta in ente morale senza fine di lucro.

2. La Fondazione ha sede legale in Roma e può istituire sedi secondarie in Italia ed all’estero.

Art. 2

Scopo


1. La Fondazione ha lo scopo di:

a) favorire, attraverso scambi di esperienze e conoscenze dei reciproci valori, lo sviluppo economico, culturale e sociale dei Paesi del Mediterraneo
contribuendo alla creazione di una rete di rapporti culturali tra gli stessi;

b) promuovere un dialogo costante per il superamento di ogni ostilità sociale intensificando iniziative comuni tra i singoli Paesi al fine di favorire il rispetto tra i popoli e l’affermazione di una comune identità mediterranea.

2. La Fondazione attua tale scopo:

a) realizzando in proprio o affidando la gestione a terzi, pubblici o privati, di programmi, progetti ed iniziative volte allo sviluppo economico, sociale e culturale dei paesi del Mediterraneo;

b) sostenendo, attraverso la disposizione di atti di liberalità, programmi, progetti ed iniziative volte allo sviluppo economico, sociale e culturale dei Paesi del Mediterraneo proposti da enti pubblici o privati senza fini di lucro;

c) identificando e valorizzando una cultura mediterranea al fine di affermare, anche nelle diverse tradizioni, una comune identità volta a tutelarne il patrimonio storico, artistico e culturale;

d) cooperando con altre istituzioni nazionali ed internazionali, pubbliche e private, aventi finalità affini alle proprie;

e) esercitando attività di impresa con contabilità separata solo se direttamente strumentale ai fini statutari.

3. La Fondazione può, inoltre, svolgere altre attività strumentali, accessorie e connesse al raggiungimento dei propri scopi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) organizzare eventi e manifestazioni culturali;

b) realizzare iniziative editoriali, anche in formato elettronico;

c) creare un centro di documentazione per lo sviluppo economico, culturale e sociale del Mediterraneo;

d) promuovere e gestire iniziative e corsi di formazione mirate agli scopi della fondazione;

e) bandire concorsi, anche di concerto con enti pubblici e privati, per l’assegnazione di borse di studio e premi per ricerche, volti alla realizzazione delle finalità istituzionali della Fondazione;

f) promuovere studi e ricerche su materie inerenti il perseguimento degli scopi statutari;

g) costituire Fondazioni, Associazioni e Società;

h) aderire a Fondazioni ed Associazioni già esistenti;

i) stipulare contratti, accordi e convenzioni con enti pubblici o privati, nazionali ed internazionali.

4. La Fondazione può assumere proprio personale secondo le norme del rapporto di lavoro di diritto privato.

Art. 3

Durata


1. La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.

Art. 4

Patrimonio


1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dai valori immobiliari e mobiliari conferiti dal socio fondatore e da ulteriori incrementi specificatamente rivolti allo scopo di accrescere il patrimonio;

b) da conferimenti e donazioni di beni mobili e immobili, contributi, eredità, legati, lasciti, liberalità ed introiti di qualsiasi genere, osservate le disposizioni di legge in materia;

c) dagli avanzi di gestione risultanti dai bilanci annuali espressamente destinati ad incremento del patrimonio.

2. Le rendite del patrimonio della Fondazione possono essere erogate esclusivamente in attuazione dei fini istituzionali.

Art. 5

Risorse per il funzionamento


1. Per l’adempimento delle proprie finalità la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

a) rendite derivanti dal patrimonio di cui all’art. 4;

b) contributi pubblici e privati destinati all’attuazione degli scopi statutari
e non espressamente finalizzati all’incremento del patrimonio.

c) avanzi di gestione risultanti dai bilanci annuali non espressamente destinati ad incremento del patrimonio.

Art. 6

Fondatore


1) Il Fondatore è la Fondazione Roma.

2) Il Fondatore:

a) determina in sede di atto costitutivo il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e provvede alla loro nomina;

b) nomina il Collegio dei revisori dei conti ed il Suo presidente

c) nomina, su proposta del Consiglio di Amministrazione, i partecipanti di cui
al successivo art. 7 determinando l’eventuale rappresentanza ad essi spettante nell’ambito degli Organi della Fondazione, che comunque dovrà rimanere nel limite massimo di un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione, di un membro effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti e di un membro supplente del Collegio dei Revisori dei Conti;

d) delibera sulle modificazioni dello Statuto sottopostegli dal Consiglio di Amministrazione;

e) delibera sulla trasformazione e sulla fusione della Fondazione nonché sul suo scioglimento;

f) fissa i compensi, le indennità ed i rimborsi spese spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione ed al Collegio dei revisori a norma del successivo articolo 17.

Art. 7

Partecipanti


1. Possono essere chiamati quali Partecipanti gli enti pubblici e privati, con o senza personalità giuridica che vorranno aderire successivamente alla Fondazione condividendone le finalità e contribuendo al fondo di dotazione ed alle risorse per il funzionamento. L’elenco dei partecipanti viene indicato nella nota integrativa al bilancio.

Art. 8

Organi


1. Sono organi della Fondazione:

a) il Consiglio di Amministrazione;

b) il Presidente;

c) il Segretario Generale;

d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 9

Consiglio di Amministrazione


1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove componenti, incluso il Presidente, nominati dal Fondatore in sede di atto costitutivo previa determinazione del loro numero, e comunque con le limitazioni di cui al precedente art. 6, comma 2, lett. c).

2. Per le nomine successive a quelle disposte dal Fondatore, ai sensi del precedente art. 6 comma 2 lett.a, provvede il Consiglio di Amministrazione per cooptazione, così come per la sostituzione dei componenti che a qualsiasi titolo dovessero cessare.

3. In deroga a quanto sopra previsto, il Fondatore, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può stabilire, con le limitazioni di cui al precedente art. 6, comma 2, lett. c), che la designazione di un numero determinato di membri all’interno del Consiglio di Amministrazione venga effettuata dai partecipanti di cui al precedente art. 7.

4. Possono essere nominati componenti del Consiglio di Amministrazione coloro che, muniti di qualificata esperienza, possiedono idonei e documentati requisiti di professionalità ed onorabilità.

5. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica sei esercizi ed i suoi componenti possono essere riconfermati. Il mandato termina con l’approvazione del Bilancio d’esercizio relativo all’ultimo esercizio di carica.

6. I componenti del Consiglio di Amministrazione nominati in sostituzione di quelli cessati restano in carica per la durata del mandato dei loro predecessori.

7. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci ai sensi del successivo art. 11, comma 2. L’avviso di convocazione, effettuato mediante raccomandata, telegramma, fax o e-mail con conferma di recapito deve contenere, oltre l’ordine del giorno, l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo della riunione, ed essere spedito almeno tre giorni prima della riunione. In caso di urgenza, il termine di convocazione può essere ridotto a 24 ore.

8. Il Consiglio di Amministrazione dovrà in ogni caso essere convocato ogni qualvolta ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti o il Collegio dei Revisori dei Conti.

9. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti. E’ ammessa la possibilità che la riunione si tenga in collegamento audiovisivo o telefonico. In tal caso devono essere assicurate l’individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento, la possibilità di ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere verbalmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché la contestualità dell’esame e della deliberazione. In caso di riunione in collegamento audiovisivo, la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano, simultaneamente, il Presidente ed il Segretario.

10. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

11. Qualora le deliberazioni abbiano ad oggetto persone, il Presidente può disporre che si svolgano a scrutinio segreto.

12. Il Presidente sottoscrive i verbali con il Segretario Generale della Fondazione, che svolge le funzioni di Segretario delle sedute.

Art. 10

Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione


1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione tra i quali, in particolare, figurano quelli indicati, con elencazione meramente esemplificativa e non esaustiva, nel comma successivo.

2. Esso, pertanto:

a) nomina il Presidente ed, eventualmente, un Vice Presidente;

b) predispone i programmi pluriennali di intervento istituzionale e procede alla loro approvazione, dopo avere acquisito il parere conforme del Collegio dei Revisori dei Conti;

c) redige annualmente il Bilancio d’esercizio della Fondazione ed una relazione sull’attività della medesima che trasmette entro 7 giorni al Collegio dei Revisori dei Conti; procede alla loro approvazione, dopo avere acquisito il parere conforme del Collegio dei Revisori dei Conti;

d) stabilisce i criteri per la più opportuna divulgazione e valorizzazione dei risultati derivanti dalle attività della Fondazione;

e) nomina il Segretario Generale della Fondazione determinandone le competenze, la natura del rapporto di lavoro, nonché la retribuzione;

f) delibera l’organigramma del Personale dipendente;

g) delibera l’accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni di beni mobili e immobili;

h) delibera sulla gestione del patrimonio della Fondazione, nonché sulla destinazione dei suoi redditi e sulle modalità per il perseguimento degli scopi della Fondazione;

i) delibera sull’istituzione di contabilità separate per l’esercizio di attività di impresa;

j) delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri enti pubblici o privati nazionali o internazionali;

k) conferisce gli opportuni incarichi di consulenza a persone particolarmente esperte nelle materie oggetto dell’attività della Fondazione, all’occorrenza costituendo anche Comitati Consultivi o Gruppi di Lavoro;

l) può attribuire la rappresentanza a singoli Consiglieri, al Segretario Generale, a dirigenti, a quadri direttivi e dipendenti della Fondazione, con determinazione dei relativi poteri, dei limiti e delle modalità di esercizio;

m) può conferire mandati e procure anche ad estranei alla Fondazione per il compimento di singoli atti o categorie di atti;

n) ravvisandone la necessità, può delegare alcune delle sue attribuzioni al Presidente, stabilendo eventuali modalità e limiti;

o) sottopone al Fondatore eventuali modifiche allo Statuto, la fusione, la trasformazione o la liquidazione della Fondazione, nonché la nomina dei partecipanti di cui al precedente art. 7

p) il Presidente, il Vice Presidente, i singoli Consiglieri, i Dirigenti, ed i quadri direttivi, in relazione ai poteri loro attribuiti, ove necessario possono conferire mandati e procure anche a soggetti estranei alla Fondazione per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

Art. 11

Presidente – Attribuzioni


1. Il Presidente della Fondazione:

a) ha la legale rappresentanza della Fondazione con pieni poteri sostanziali e materiali di fronte ai terzi ed in giudizio;

b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione proponendo le materie da trattare;

c) esercita tutti i poteri a lui delegati dal Consiglio di Amministrazione e cura l’esecuzione delle deliberazioni dello stesso;

d) in caso di urgenza adotta ogni provvedimento necessario, su proposta del Segretario Generale, riferendo al Consiglio di Amministrazione alla prima seduta successiva;

2. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente se nominato o, in caso di non intervenuta nomina, assenza o impedimento anche di questo, dal componente del Consiglio di Amministrazione con maggiore anzianità di nomina. In caso di pari anzianità di nomina le funzioni del Presidente vengono svolte dal componente del Consiglio di Amministrazione più anziano di età. In ogni caso la sostituzione del Presidente, o del Vice Presidente, se previsto, è esclusa in capo ai Consiglieri nominati ai sensi del precedente art. 6 lett. c).

Art. 12

Segretario Generale – Poteri e Requisiti


1. Il Segretario Generale:

a) partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione;

b) esegue tutti gli atti per i quali abbia avuto delega dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente, e rappresenta la Fondazione nei limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione adottata ai sensi del precedente art. 10, comma 2, lett. l).

c) provvede, su proposta del Presidente, ad istruire gli atti per le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

d) propone al Consiglio di Amministrazione le iniziative che ritiene opportune;

e) sottoscrive, con il Presidente, i verbali del Consiglio di Amministrazione e rilascia, a firma congiunta con il Presidente, copie autentiche dei verbali dei suddetti organi;

f) è a capo del personale e coordina l’attività degli uffici.

Art. 13

Composizione del Collegio

dei Revisori dei Conti


1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi, tra cui il Presidente, e due supplenti e dura in carica cinque esercizi; i suoi componenti possono essere riconfermati. Il mandato termina con l’approvazione del Bilancio d’esercizio relativo all’ultimo esercizio di carica.

2. I componenti sono nominati dal Fondatore a norma del precedente art. 6.

3. In caso di morte, di rinunzia o di decadenza di un Revisore, subentrano i supplenti in ordine di età e con il seguente ordine qualora venga meno un Revisore nominato ai sensi dell’art. 6 comma 2 lett.c) subentrerà il relativo sindaco supplente, qualora venga meno un revisore nominato dal Fondatore ai sensi dell’art. 6 lett. c) subentrerà il revisore supplente nominato dal Fondatore e più anziano d’età.

I nuovi Revisori restano in carica fino a quando il Fondatore non provvederà alla nomina dei Revisori effettivi e supplenti necessari per l’integrazione del Collegio. I nuovi nominati restano in carica per la durata del mandato dei loro predecessori. In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva adunanza del Comitato di Indirizzo, dal Revisore più anziano. In ogni caso la sostituzione del Presidente è esclusa in capo al membro nominato ai sensi del precedente art. 6 lett.c).

4. Se con i Revisori supplenti non si completa il Collegio, deve essere invitato senza indugio il Fondatore affinché provveda all’integrazione del Collegio medesimo.

Art. 14

Attribuzioni del Collegio

dei Revisori dei Conti


1. Al Collegio dei Revisori sono attribuite le funzioni previste dall’art. 2403, 1° comma, del Codice Civile, da altre leggi, da disposizioni ad esse applicabili e dalle norme del presente Statuto. Il Collegio verifica se il bilancio d’esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e se esso è conforme alle norme che lo disciplinano.

2. I Revisori effettivi debbono intervenire alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

3. Il Collegio deve riunirsi almeno ogni trimestre; esso delibera a maggioranza assoluta. I verbali delle riunioni sono firmati dagli intervenuti. Il Revisore che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del Collegio, del Consiglio di Amministrazione, decade dall’ufficio.

4. Il Collegio dei Revisori dei Conti redige apposita relazione al Bilancio d’esercizio ed al Programma pluriennale di intervento istituzionale.

5. La riunione del Collegio dei Revisori dei Conti si può tenere anche in collegamento audiovisivo o telefonico. In tal caso devono essere assicurate l’individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento, la possibilità di ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere verbalmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché la contestualità dell’esame e della deliberazione. In caso di riunione in collegamento audiovisivo, la riunione del Collegio si considera tenuta nel luogo di convocazione del Collegio, in cui deve essere presente almeno un Revisore.

Art. 15

Compensi agli Organi


1. Al Presidente, al Vice Presidente se nominato, ai componenti del Consiglio di Amministrazione ed ai Revisori compete un compenso annuo e, per ogni partecipazione a riunioni degli organi collegiali, una indennità di partecipazione determinati, in via generale, dal Fondatore, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’espletamento delle rispettive funzioni. Il tutto da erogarsi secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

2. Ai componenti di eventuali Comitati e/o commissioni tecniche cui partecipino anche soggetti estranei agli Organi della Fondazione, spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle adunanze anche eventualmente nella misura forfetaria, una indennità per la partecipazione alle riunioni dell’organo. Il tutto determinato in via generale dallo stesso Consiglio di Amministrazione su parere conforme del Collegio dei Revisori dei Conti, che fisserà altresì le modalità di liquidazione.

Art. 16

Esercizio finanziario


1. L’esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 17

Estinzione e devoluzione dei beni


1. In caso di liquidazione della Fondazione, da qualsiasi causa derivante, il patrimonio netto residuo della stessa sarà devoluto al Fondatore ed ai partecipanti sostenitori soggetti pubblici o privati con finalità di pubblico interesse, in caso di loro adesione al fondo di dotazione, in proporzione ai conferimenti effettuati.

Art. 18

Norme di rinvio


1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le vigenti disposizioni di legge.

Art. 19

Norme transitorie


1. Gli Amministratori in carica all'atto di approvazione del presente Statuto da parte dell'Autorità prefettizia, terminano il loro mandato con l'approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2013.

2. I Revisori in carica all'atto di approvazione del presente Statuto da parte dell'Autorità Prefettizia, terminano il loro mandato con l'approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2012.


Firmato: Prof. Avv. Emmanuele Francesco Maria Emanuele

Dott. Ignazio de Franchis Notaio (segue l'impronta del sigillo notarile).